Monthly Archives: October 2008

SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA DECISA DAL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA DI PALERMO

Dopo due giornidi assembleee e manifestazioni, che hanno portato per strada più di 10.000 tra studenti, ricercatori, precari, docenti, cittadini, il consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Palermo ha approvato in data 21 ottobre 2008, con una maggioranza schiacciante dei docenti e ricercatori facenti parte del consiglio, con i soli voti contrari di un’individualità forza italiota che non merità di essere citata e astensione dei ciellini, la sospensione della didattica fino al 31 ottobre, sottoscrivendo i documenti di studenti e ricercatori che verranno qui di seguito pubblicati.
 
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I ricercatori confermati, i ricercatori non
confermati, i dottorandi, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i
professori a contratto della Facoltà di lettere e Filosofia, riunitisi in
assemblea il 20 ottobre 2008, dopo ampia discussione, hanno approvato il
seguente documento:

 

I presenti condividono e sostengono le ragioni della
mobilitazione in corso in tutta Italia contro la legge 133, che sta
coinvolgendo ad oggi in un fronte unico il mondo universitario, dagli studenti
ai docenti. Tuttavia ritengono indispensabile esprimere con chiarezza la
propria preoccupazione che questa protesta possa essere, o anche semplicemente
apparire ai non addetti ai lavori, una difesa dello status quo dell’università
italiana.

 

Tempi e modi del reclutamento dei docenti; mancato
riconoscimento della funzione docente dei ricercatori; assenza di una efficace
e trasparente valutazione della ricerca e della didattica, della presenza e
dell’effettivo carico di lavoro svolto dai dipendenti delle università (in
particolare se appartenenti al corpo docente); impiego improprio dei
ricercatori strutturati e non, peraltro alimentato dalla proliferazione
spropositata dei corsi di laurea; persistenza della figura del dottorando senza
borsa; compenso dei contratti (ridicolo nei tempi e offensivo nella
retribuzione).

Sono solo alcune delle questioni che richiedono una
attenta riflessione e una radicale revisione all’interno di un autentico
progetto di riforma democratica dell’università.

I presenti propongono al Consiglio di Facoltà di
proclamare il blocco di tutte le attività didattiche (lezioni frontali,
laboratori, esami, ricevimento studenti, ecc.) fino al 31 ottobre, data di
discussione del Decreto-Legge 137 al Senato della Repubblica. Farà unica
eccezione la prima lezione prevista dal calendario ordinario, che dovrà essere
dedicata all’illustrazione e alla discussione della legge 133 e 137. I presenti
propongono altresì al Consiglio di Facoltà di intraprendere e promuovere, nel
corso dei dieci giorni del blocco della didattica, attività alternative quali
seminari, assemblee, discussioni, lezioni aperte sui temi della protesta,
garantendo la possibilità di tenere aperti i locali della Facoltà anche oltre
gli orari canonici di servizio. Si richiede, infine, che il Consiglio si impegni
a coinvolgere le altre Facoltà di questo Ateneo in una discussione sui
contenuti di questo documento.

 

L’Assemblea dei ricercatori, strutturati e non
(assegnisti, dottorandi, contrattisti), della Facoltà di Lettere e filosofia,
20 ottobre 2008


 


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DOCUMENTO DI
SINTESI DELL’ASSEMBLEA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

 

In
continuità col movimento sviluppatosi in opposizione ai
disegni governativi  (legge 133/2008, DL 137/2008, DL
155/2008 e proposta di legge “Aprea”
) volti a smantellare
l’istruzione pubblica ed il sistema nazionale di formazione
universitaria, movimento concretizzatosi in una settimana di
assemblea permanente, gli studenti riuniti in Assemblea di Facoltà
tenutasi in data 21 Ottobre 2008,

sostengono

 

*       
che l’attacco generalizzato al mondo
dell’università e dell’istruzione pubblica nazionali, se
concretizzato, comporterebbe una definitiva crisi ed una deriva
sociale, politica e culturale dell’intero paese;

*       
che le attuali iniziative governative, figlie di
una degenerazione ormai ventennale, rispondono ad un preciso piano
che vede oggetto l’intera società e che si prefigge
un’ulteriore precarizzazione e destrutturazione dei diritti del
lavoro;

*       
che la trasformazione degli atenei in fondazioni
private, sotto le mentite spoglie di una logica efficientista,
concretizzerebbe una folle ingerenza degli interessi privati  e
dei connessi potentati economici nel mondo della ricerca e della
didattica che perderebbero così ogni residuo di libertà
e autonomia. Si inasprirebbero per di più le gravi barriere di
classe e di reddito che già oggi si frappongono ad una fattiva
concretizzazione del diritto allo studio;

*       
che il blocco delle assunzioni oltre a costituire
lo strumento di effettivo dissanguamento graduale degli atenei, è
di fatto ben lungi dall’intaccare realmente l’atavico sistema di
privilegi e di gestione baronale che costituisce la triste norma del
sistema universitario italiano. Il blocco delle assunzioni
comporterebbe un’odiosa esclusione per migliaia di giovani
ricercatori e lavoratori che vedrebbero così precluse le
possibilità di realizzazione professionale e conseguentemente
esistenziale;

*       
che lo smantellamento, fin dai primi livelli, del
sistema scolastico lascia presagire la volontà di modellare
una società basata sulla coercizione delle coscienze, sulla
dequalificazione dei saperi e sulle disuguaglianze sociali che
prosciugano la sostanza dei diritti fondamentali;

 

 

Visto
quanto espresso dal documento approvato dall’assemblea dei
ricercatori e dei dottorandi, gli studenti esprimono la propria
condivisione e il proprio sostegno sia riguardo all’analisi che
riguardo alle forme di mobilitazione da loro avanzate.

 

Gli
studenti conseguentemente

chiedono

 

*       
che questo Consiglio di Facoltà si esprima
nettamente e con fermezza contro le attuali iniziative dell’esecutivo
e a sostegno dell’abrogazione totale dei summenzionati provvedimenti;

*       
la sospensione della normale attività
didattica fino al 31 Ottobre;

*       
che in dato periodo la Facoltà diventi
luogo di elaborazione, confronto e aggregazione tra tutte le
componenti sociali interessate dall’attuale proposta di scardinamento
del sistema di istruzione-formazione. A tal fine si chiede di poter
usufruire dei locali e dei mezzi a disposizione della facoltà
anche oltre gli orari canonici di servizio, con l’intento di
costruire insieme docenti, ricercatori, lavoratori e studenti
percorsi di sensibilizzazione, autoformazione e lotta in grado di
coinvolgere e integrare anche il mondo extra universitario.

Riteniamo
fondamentale raccordarci col mondo della scuola, anch’esso sotto
attacco, ai suoi docenti, lavoratori, studenti e nuclei familiari,
oltre che col tessuto sociale dell’intera città;

 

 

Gli
studenti ritengono estremamente grave e critica la condizione attuale
delle università italiane, figlia di un ventennio di insensate
controriforme. Pertanto il presente documento non vuole in alcun modo
difendere l’attuale sistema accademico.

La
nostra lotta è l’ultima opportunità per riuscire ad
opporsi duramente ad un progetto reazionario senza precedenti che
sancirebbe la fine dell’attuale società italiana, oltre che
per ripensare complessivamente le molteplici articolazioni di 
una nuova università che riesca così a sottrarsi alla
palude in cui è stata ormai da tempo abbandonata.


Realtà aderenti al Coordinamento Saperi In Lotta.

– lettere e filosofia, biblioteca autogestita potere e sapere; poteresapere@libero.it


– scienze politiche, collettivo 20 luglio; boxautogestito@libero.it


– scienze mm.ff.nn. collettivo co.scienze; box.co.scienze@gmail.com


– studenti medi factory; factorycollettivi@hotmail.it


DOCUMENTO DI SINTESI APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DELL’ATENEO TENUTASI A PALERMO IL GIORNO 17 OTTOBRE 2008

Il giorno 17 ottobre 2008 presso il polo di Viale delle Scienze si è tenuta l’Assemblea dell’Ateneo di Palermo per discutere degli effetti della Legge 133 sull’Università statale italiana ed in particolare sull’Ateneo palermitano, e delle iniziative di protesta da intraprendere. All’Assemblea hanno partecipato più di duemila tra docenti, studenti, dottorandi, assegnisti e personale tecnico amministrativo. Sono intervenuti l’attuale Rettore (Prof. Silvestri) ed il prossimo Rettore (Prof. Lagalla). Hanno, inoltre, preso la parola studenti, docenti, dottorandi, assegnisti e personale tecnico amministrativo.
Il Rettore ha annunciato la sospensione delle attività didattiche dell’Ateneo per il giorno Martedì 21, affinché si possano tenere alle ore 09.00 a.m assemblee dei docenti e degli studenti in tutte le Facoltà.
In particolare, sono stati sottoposti all’approvazione dell’Assemblea due documenti elaborati dalle Assemblee delle Facoltà di Ingegneria, Scienze e Lettere. I documenti sono stati approvati dall’Assemblea che ha deliberato di integrarli in un unico documento di seguito riportato.

DOCUMENTO DI SINTESI APPROVATO DALLA
ASSEMBLEA DELL’ATENEO TENUTASI A PALERMO
IL GIORNO 17 OTTOBRE 2008

I partecipanti all’Assemblea di Ateneo hanno espresso viva preoccupazione per i provvedimenti contenuti nella legge n. 133 del 6/8/2008. Tale legge non costituisce una riforma volta ad eliminare i difetti dell’Università italiana, ma impone unicamente delle riduzioni economiche e del personale così drastiche agli Atenei italiani da produrre, nel giro di pochi anni, effetti devastanti sul funzionamento del sistema universitario pubblico.
Si tratta di provvedimenti miranti ad un depauperamento progressivo ed assai allarmante delle Università italiane che comportano gravi penalizzazioni, sia per tutti coloro che operano nell’ambito dell’Università Pubblica, sia per coloro che fruiscono dei suoi servizi, in particolare gli studenti e le loro famiglie.
Durante l’Assemblea sono stati evidenziati i punti della suddetta legge che risultano di particolare criticità per il futuro dell’Università:
– riduzione al 20% del turnover dell’unità di personale (una nuova assunzione ogni cinque pensionamenti) con conseguente forte impoverimento del corpo docente, grave compromissione del rinnovamento dello stesso, impossibilità di procedere all’assunzione di nuovi ricercatori e inevitabile diminuzione delle opportunità di formazione degli studenti;
– riduzioni progressive e sempre più drastiche del Fondo di Finanziamento Ordinario che costringerà, per fare fronte alle necessità economiche dei singoli Atenei, anche all’innalzamento progressivo delle tasse d’iscrizione per gli studenti ed alla inevitabile diminuzione dei servizi erogati;
– possibile trasformazione, anche se non obbligatoria, degli Atenei italiani in Fondazioni di diritto privato, via difficilmente perseguibile da molti Atenei, soprattutto quelli meridionali, che soffrono per la mancanza di un tessuto economico e industriale locale forte e progredito.
Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organi competenti su questo problema cruciale per lo sviluppo stesso del Paese, l’Assemblea delibera di intraprendere le seguenti azioni:
1) lettura del presente documento in tutte le aule dell’Ateneo durante le ore di lezione e in occasione delle adunanze degli organi collegiali e invito alla sottoscrizione dei documenti di protesta appositamente redatti da parte di Studenti e Docenti;
2) istituzione di tavoli per la raccolta di firme di sottoscrizione dei documenti di protesta di cui al punto precedente;
3) coordinamento a livello nazionale per l’indizione di una giornata di astensione dalle attività didattiche e di una manifestazione contro la Legge 133;
4) svolgimento di lezioni nei luoghi pubblici della città di Palermo, previa comunicazione alle Autorità competenti, e/o in orari notturni presso le strutture dell’Ateneo, organizzate dai tavoli di coordinamento;
5) forme di protesta energiche, quali la rinuncia agli incarichi di docenze per supplenza, per carico didattico aggiuntivo e per contratto, da mettere in atto nella ipotesi di adesione corale di Docenti e Studenti, con conseguente sospensione e/o mancato avvio dell’Anno Accademico;
6) richiesta al Senato Accademico di deliberazioni riguardanti:
a) La presa di posizione nei confronti della legge 133 con particolare riferimento alle linee generali di politica finanziaria da adottare nell’ateneo di Palermo;
b) La netta presa di posizione contro qualsiasi ipotesi di trasformazione dell’Ateneo palermitano in fondazione, che impegni gli organi collegiali per il presente ed il futuro.
7) istituzione di tavoli di coordinamento che coinvolgano docenti, assegnisti, dottorandi e studenti da attivarsi a diversi livelli (Facoltà, Ateneo, Atenei italiani);
8) acquisto, a seguito di auto-finanziamento, di spazi sui principali quotidiani locali e nazionali, sui quali illustrare le ragioni della protesta (il documento andrà predisposto dai tavoli di coordinamento). A tal fine i docenti manifestano la disponibilità a devolvere il corrispettivo di una giornata lavorativa;
9) adesione di tutti i docenti, assegnisti, dottorandi e studenti alla manifestazione di protesta indetta per il giorno 20 ottobre, in vista anche della probabile presenza del Ministro;
10) richiesta al Magnifico Rettore di disporre l’oscuramento dell’intero sito WEB dell’Ateneo per le giornate di protesta. Le pagine verranno coperte da un breve messaggio che spieghi le ragioni della protesta;
11) richiesta di annullamento delle manifestazioni celebrative per l’inaugurazione del nuovo Anno Accademico e destinazione della eventuale cifra stanziata in bilancio per l’acquisizione di ulteriori spazi informativi su quotidiani nazionali, secondo modalità concertate tra gli Atenei italiani. In tal senso si chiede al Rettore di farsi parte attiva presso i Rettori di altri Atenei;

12) organizzazione di ogni ulteriore forma di protesta utile e condivisa.


ANALISI PRELIMINARE – Documento redatto e condiviso dagli studenti riuniti in Assemblea Permanente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.

L’attacco
congiunto contro scuola e università, portato avanti dal
reazionario governo Berlusconi, prosegue ed accentua una linea
politica ormai ventennale, che ha gradualmente ma inesorabilmente
ridotto la spesa e gli investimenti nel settore dell’istruzione e
della formazione pubbliche, smantellato la qualità dei saperi
e delle conoscenze, precarizzato la vita di centinaia di migliaia di
studenti e di lavoratori ed avvantaggiato la speculazione dei privati
(basti pensare alle galassie di diplomifici parificati e di
università private proliferati nell’ultimo decennio).

Il
percorso di delegittimazione del sistema collettivo di diritti e di
garanzie si è tradotto in una serie di provvedimenti
legislativi che, a partire dalle leggi Ruberti e Berlinguer che
introducevano rispettivamente l’autonomia per gli atenei e per gli
istituti scolastici, insieme con la parifificazione con gli istituti
privati, passa dalla legge Zecchino e dal tragico “3+2”, per
concludersi oggi con gli attuali provvedimenti governativi (
legge
133/2008, DL 137, proposta di legge Aprea
)
e con la destinazione al capitale finanziario e alle banche delle
risorse di università e della ricerca (
decreto
legge “salva banche” n. 155/2008
).

Tutti
gli esecutivi sinora succedutisi (centro-destra e centro-sinistra) si
sono dunque uniformati, attraverso pratiche e modalità
differenti, sottoscrivendo un tale percorso.

I
denominatori comuni di un tale progetto politico sono individuati nel
crescente attacco al mondo del lavoro e ai suoi diritti e nella
frammentazione in categorie della classe lavoratrice; a tal proposito
si ricordano la precarizzazione del lavoro portata avanti dal
“pacchetto Treu” e dalla successiva “legge Biagi”.

Costante
è stata la strumentale delegittimazione dell’intero settore
pubblico, proposto come covo di scansafatiche e di nullafacenti; è
inaccettabile che oggettive ma parziali inefficienze dell’apparato
dello stato e delle amministrazioni vengano generalizzate e
faziosamente utilizzate come grimaldello per scardinare l’intero
sistema di diritti collettivi e di stato sociale. Il rifiuto di
sprechi e di inefficienze può e deve conciliarsi con un
sistema pubblico di garanzie e di diritti senza il quale i beni
essenziali (scuole, ospedali, università) non sarebbero più
garantiti collettivamente ma si trasformerebbero in servizi erogati
da imprese private.

Quando
la gestione dei diritti diventa fonte di accumulazione di profitto,
questi diventano appannaggio esclusivo di chi può contare su
una disponibilità economica consistente. Ci rifiutiamo di
accettare questa falsa retorica meritocratica da parte di una classe
politica che ha costruito buona parte del proprio bacino di consenso
elettorale attraverso una gestione mafiosa e clientelare delle
pubbliche amministrazioni.

Il
nemico è dunque costituito da un blocco storico dominante e
reazionario che riunisce insieme neofascisti, mafiosi, affaristi e
speculatori, élites politiche senza scrupoli, massoni e
criminali vari, che intendono fare del paese e delle sue strutture
terreno di caccia per i loro interessi privati ed esclusivi, che
intendono asservire l’intera società, affamandola e rendendola
docile e sottomessa attraverso l’uso convergente dell’asservimento
culturale e della gestione clientelare dei bisogni.

Per
fare questo occorre appropriarsi delle menti e delle coscienze,
dunque della capacità rappresentativa e quindi di prassi
politica delle future generazioni; in questo senso vanno letti i
tagli apocalittici alle strutture scolastiche sin dai livelli della
prima infanzia.

Duecentomila
posti in meno nella scuola, il taglio dei tempi pieni e prolungati,
le assunzioni ridotte del 80%, la trasformazione degli atenei in
fondazioni private, le drastiche riduzioni dei fondi ordinari delle
università, la degenerazione in senso classista dell’intero
comparto dell’istruzione e della formazione rappresentano l’incontro
dei due percorsi congiunti di attacco: smantellamento dell’unità
e dei diritti del mondo del lavoro e controllo e coercizione delle
coscienze.

Quest’ultimo
si esprime in un dissolvimento del sapere critico in quanto
potenziale vettore di disvelamento della retorica di regime che
riesce per esempio a spacciare classi separate per bambini immigrati
come strumenti di integrazione didattica e non per quello che sono
realmente: ghetti linguistici e conseguentemente sociali.

Quanto
sino ad ora detto non lascia dubbi sulla portata epocale della sfida
che ci troviamo a fronteggiare.

Un
attacco folle e agguerrito ai lavoratori, alla loro unità, ai
loro contratti nazionali, all’intero mondo della pubblica
amministrazione, alla formazione, alla cultura e dunque alla capacità
di pensiero e di azione dell’intera società.

L’assemblea
permanente auspica di poter dare vita a momenti di analisi e
controproposta condivisi dalle diverse componenti delle diverse
facoltà cittadine e di diversi atenei nazionali.

In
gioco c’è il futuro di centinaia di migliaia di lavoratori e
dell’intero paese.


Palermo
16 Ottobre 2008


Finanziaria, Gelmini &Co.

Abbiamo aperto una nuova sezione del blog dove è possibile leggere/scaricare le leggi, i decreti e le proposte di legge.

Per accedervi basta cliccare sul link "Finanziaria_Gelmini&Co" che trovate nel menù "Categorie".


Proposta di legge Aprea

Aprea.pdf

Proposta di legge Aprea scaricabile in PDF


Legge 133

Legge 6
agosto 2008, n. 133

(art. 1,
15, 16, 17, 64, 66, 69, 71, 72, )

"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria"

pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale

n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196


Legge
di conversione

Art. 1.


1. ll
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle
norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non
convertite in legge.

3. Il
termine di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005,
n. 62, per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, nonche’ del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e`
prorogato di tre mesi.

4. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
.


Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale

n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196

(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi

 

Titolo I

FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO

Art.
1.

Finalità
e ambito di intervento

1. Le disposizioni del
presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per
attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario
in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria

per il 2009:

    a)
un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e
allo 0,1 per cento nel 2011 nonche’ a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;

    b)
la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l’immediato avvio di maggiori investimenti in materia di
innovazione e ricerca, sviluppo dell’attività imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell’attività della pubblica amministrazione e
rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle città nonche’ attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitività per la semplificazione e l’accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attività di impresa nonche’ per la semplificazione dei rapporti di
lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.

1-bis. In via
sperimentale, la legge finanziaria per l’anno 2009 contiene
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto
tipico con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al
sostegno o al rilancio dell’economia nonche’ di carattere
ordinamentale, microsettoriale e localistico
.

Capo V

Istruzione
e ricerca

Art.
15.

Costo
dei libri scolastici

1. A partire dall’anno
scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta
salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle
scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione
didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente
i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi
previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di
potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli
alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere
dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del
primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di
secondo grado

sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da
internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle
versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i
soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo
sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e
suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono determinati:
   
a)

le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a
stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
   
b)

le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on
line e mista;
    c)

il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell’autore e dell’editore.

4. Le Università e le
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art.
16.

Facoltà
di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione
dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti
e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria,
le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione
in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’
adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni
universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione
delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto
dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso
alle Università trasformate.

3. Gli atti di
trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni
universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano
nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’
ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.
Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento
delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie
sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.

5. I trasferimenti a
titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal
reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli
atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla
delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto
può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni
universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle
norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.

8. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile,
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità
annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal
fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi,
l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle
fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle
fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti
delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti
esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce
annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi
violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione
universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nomina un Commissario straordinario, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
,
con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo
statuto.

13. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in
vigore del
presente decreto
.

14. Alle fondazioni
universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti
per le Università statali in quanto compatibili con il presente
articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art.
17.

Progetti
di ricerca di eccellenza

1. Al fine di una più
efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e
all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle
finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse
pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la
Fondazione IRI e’ soppressa.

2. A decorrere dal 1°
luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto
giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del
patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società
totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la
conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì
disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di
lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui
al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che
dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite
dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma
3
sono
destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti
in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una
rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate
presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui
all’articolo 20 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
.

Capo
II
Contenimento
della spesa per il pubblico impiego

Art.
64.

Disposizioni
in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei tenendo
anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili
.

2. Si procede, altresì,
alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione
complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.

3. Per la realizzazione
delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l’attuazione del
piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
attenendosi ai seguenti criteri:
    a)

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
   
b)

ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c)

revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d)

rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi
compresa la formazione professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica
;
   
e)

revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
   
f)

ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
    f-bis)
definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell’offerta formativa;
   
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione
del disagio degli utenti.

4-bis) Ai fini di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione
dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del
secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di
ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti:
«L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del
presente articolo».

4-ter) Le procedure
per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4
.

5. I dirigenti del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi
i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione
di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale
realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla
responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il
disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per
l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni
di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012.

7. Ferme restando le
competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero
dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ costituito, contestualmente all’avvio
dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e
delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la
compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’ rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621,
lettera b)

, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte
delle economie di spesa di cui al comma 6 e’ destinata, nella misura
del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate
per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun
anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di
spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a
quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno
resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
risparmi previsti.

Art.
66.

Turn
over

1. Le amministrazioni
di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale
in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal
presente decreto.

2. All’articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e
le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il
medesimo anno».

3. Per l’anno 2009 le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell’anno precedente.

4. All’articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno
2008».

5. Per l’anno 2009 le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di
personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno
precedente.

6. L’articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente:
«Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito
dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate
nell’anno precedente.

8. Sono abrogati i
commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.

9. Per l’anno 2012, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

10. Le assunzioni di
cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate

dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai
commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze
armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All’articolo 1,
comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle
parole «A decorrere dall’anno 2013».

13. Le disposizioni di
cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi
restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università.
Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009,
anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a)

della
legge 24 dicembre 1993, n. 537
,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università,
e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di
euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417
milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013.

14. Per il triennio
2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643,
della

legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può
eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

Art.
69.

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

1. Con effetto dal
1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione
dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5
per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e’ differita,

una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e’ attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi
di differimento e’ utile anche ai fini della maturazione delle
ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti
biennali
.

2. Per il personale
che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1,
effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di
anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima
decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico
spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale
maturato.

3. Per il personale
che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa
dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e
con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento
di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della
classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento.

4. Resta ferma la
disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2,
comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111
.

5. In relazione ai
risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5
milioni di euro per l’anno 2009, in 27 milioni di euro per l’anno
2010 e in 13,5 milioni di euro per l’anno 2011, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto
dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione
del personale interessato, definisce, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte
delle singole università, delle relative risorse con imputazione al
capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del
Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di
monitoraggio.

  1. Ai maggiori
    oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede, quanto a
    11 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4 del
    decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro
    a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83
    per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
    autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata
    alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
    .

Art.
71.
Assenze
per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

1. Per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza
e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione
di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o
a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.

1-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in
attività operative ed addestrative
.

2. Nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica.

3. L’Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto
delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate
le visite mediche di controllo, sono

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione
collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando
i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione
delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le
quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel
caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.

5. Le assenze dal
servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze
per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione
di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze
previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all’articolo 33, comma
6
,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.

Art.
72.

Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009,
2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio
nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero
dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non e’ revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.

2. E’ data facoltà
all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da
processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le
quali e’ prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo
di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente
goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del
collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore

del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All’atto del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha
diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe
spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento
economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni
lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all’amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni
di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti
dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate
dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a
quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione
dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione
di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite
in tale anno.

7. All’articolo 16
comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «In tal caso e’ data facoltà all’amministrazione, in base
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di
età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore
del
presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto
.

9. Le amministrazioni
di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto
conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre
2009.

10. I trattenimenti in
servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono
tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di
compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari
esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma
relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,
tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a
magistrati e professori universitari.


DDL 137 (Gelmini)

Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1°
settembre 2008


 

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono
attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli
studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalità
applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico
degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato
a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono
abrogati;
    b) al comma 3, dopo le
parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «,
espressa in decimi,»;
    c) al comma 4,
le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite
dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
    d)
l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
    e) e’ altresì abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del
rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico
espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente
articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di
cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del
tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in
scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma
433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Documento di Sintesi dell’Assemblea di Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo del 14 Ottobre 2008

I
Docenti, Assegnisti di Ricerca,

Contrattisti,
Dottorandi e Studenti

della
Facoltà di Lettere e Filosofia


 


Oggetto:
Documento di Sintesi dell’Assemblea di Facoltà del 14 Ottobre 2008


I
partecipanti all’Assemblea di Facoltà del 14 Ottobre 2008 hanno
espresso viva preoccupazione per i provvedimenti contenuti nella
legge n. 133 del 6/8/2008. Tale legge non costituisce una riforma
volta ad eliminare i difetti dell’Università italiana, ma impone
unicamente delle riduzioni economiche e del personale così drastiche
agli atenei italiani da produrre, nel giro di pochi anni, effetti
devastanti sul funzionamento del sistema universitario pubblico.

Si
tratta di provvedimenti miranti ad un depauperamento progressivo ed
assai allarmante delle Università Italiane che comportano gravi
penalizzazioni sia per tutti coloro che operano nell’ambito
dell’Università Pubblica sia per coloro che fruiscono dei suoi
servizi, in particolare gli studenti e le loro famiglie.

Durante
l’ampio dibattito sono stati evidenziati i punti della suddetta
legge che risultano di particolare criticità

per
il futuro dell’Università:


  • riduzione
    al 20% del turnover dell’unità di personale (una nuova assunzione
    ogni cinque pensionamenti) con conseguente forte impoverimento del
    corpo docente, grave compromissione del

  • rinnovamento
    dello stesso, impossibilità di stabilizzare il numeroso personale
    precario e inevitabile

  • diminuzione
    delle opportunità di formazione degli studenti;

  • riduzioni
    progressive sempre più drastiche del Fondo di Finanziamento
    Ordinario con conseguente

necessità
di far fronte alle necessità economiche dei singoli Atenei, anche
attraverso l’innalzamento

progressivo
delle tasse d’iscrizione per gli studenti ed inevitabile
diminuzione dei servizi erogati;

  • possibile
    trasformazione, anche se non obbligatoria, degli Atenei italiani in
    Fondazioni di diritto

privato,
via difficilmente perseguibile da molti Atenei, soprattutto quelli
meridionali, che soffrono

per
la mancanza di un tessuto economico e industriale locale forte e
progredito.


Al
fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema
cruciale per lo sviluppo stesso del Paese, l’Assemblea


PROCLAMA

uno
stato di agitazione e di assemblea permanente da svolgersi presso
un’aula sita nei locali della stessa Facoltà, al fine di promuovere
l’informazione, il dibattito e il confronto sulle modalità di lotta
e di protesta più idonee ed efficaci, nonché al fine di produrre
una propria analisi della grave situazione cui saranno destinate
scuole e università.

L’Assemblea
valuta inoltre la possibilità di intraprendere le seguenti azioni:


  • lettura
    del presente documento in tutte le aule della Facoltà durante le
    ore di lezione ed invito alla

  • sottoscrizione
    di documenti di protesta appositamente redatti da parte di Studenti
    e Docenti;

  • istituzione
    di tavoli per la raccolta di firme di sottoscrizione dei documenti
    di protesta di cui al

punto
precedente;

  • svolgimento
    di alcune lezioni nei luoghi pubblici della città di Palermo previa
    comunicazione alle Autorità competenti e/o in orari notturni presso
    le strutture della Facoltà;

  • diffusione
    del presente documento e dei documenti di cui al secondo punto
    presso tutte le Facoltà

dell’Ateneo
con invito alla sottoscrizione da parte di tutti i Docenti e Studenti
dell’Ateneo, anche in

vista
dell’Assemblea di Ateneo indetta per il giorno 17 Ottobre;

  • disponibilità
    a forme di protesta energiche, in particolare la rinuncia agli
    incarichi di supplenza e ai

carichi
didattici aggiuntivi con conseguente sospensione e/o mancato avvio

dell’Anno
Accademico corrente per l’intero Ateneo;

  • interazione
    e coordinamento con le altre Facoltà del nostro Ateneo e con le
    altre Università italiane

in
stato di mobilitazione;

  • invito
    al Rettore ad utilizzare la data di inaugurazione dell’Anno
    Accademico per una riflessione

profonda
sul destino della nostra Università;

  • organizzazione
    di ogni ulteriore forma di protesta utile e da tutti condivisa.



Palermo,
addì 14 Ottobre 2008


Sotto attacco dell’idiozia

L’attacco
congiunto contro scuola e università, portato avanti dal reazionario
governo Berlusconi, prosegue ed accentua una linea politica ormai
ventennale, che ha gradualmente ma inesorabilmente ridotto la spesa e
gli investimenti nel settore dell’istruzione e della formazione
pubbliche, smantellato la qualità dei saperi e delle conoscenze,
precarizzato la vita di centinaia di migliaia di studenti e di
lavoratori ed avvantaggiato la speculazione dei privati (basti
pensare alle galassie di diplomifici parificati e di università
private proliferate nell’ultimo decennio).

La
deriva autoritaria di sbilanciamento populista e fascista della
politica italiana si esprime anche nel fatto che tutta una serie di
stravolgimenti epocali nella vita collettiva del paese siano
perpetrati tramite il ricorso o ai decreti legge, dunque a
provvedimenti che, avendo l’efficacia di legge, omettono però il
normale iter legislativo – provvedimenti che poi un parlamento
schiavo e sottomesso non esita a convertire in legge ordinaria –
oppure per mezzo di un uso sconsiderato e criminale della richiesta
di fiducia. Scuola e università vengono difatti colpite in maniera
irreparabile senza nemmeno assumersi la responsabilità di una legge
organica apposita. Si sfruttano le normative precedenti e si operano
tagli apocalittici di personale o degli stanziamenti.

Ma
procediamo con ordine tentando di delineare un quadro approssimativo
della sciagura a cui l’intero paese sta per andare incontro.

Cominciamo
dalla scuola.

Il
trattamento riservatole è aspro e violento. Del resto lo
stravolgimento totalitario in senso fascista e reazionario delle
coscienze, per essere efficiente, non può non partire dai livelli
primari del sistema di istruzione.

Limitandoci
ai provvedimenti finora approvati o in via di approvazione il quadro
che si profila è quanto mai desolante.

Stando
a quanto emerge dall’
art.
64 della legge 133/2008 (ex DL n. 112/2008) e dal decreto-legge n.
137/2008 (decreto Gelmini)

le conseguenze nel comparto scuola sarebbero le seguenti:


La
scuola dell’Infanzia

(materna) si ridurrà al solo turno antimeridiano dalle 8,30 alle
12,30 imponendo così ai genitori di provvedere privatamente per le
ore pomeridiane con una spesa considerevole e senza alcuna garanzia
di serietà educativa.

La
scuola Primaria

(elementare)

regredisce al maestro unico e si vedrà ridotto l’orario
settimanale da 30 a 24 ore
.
Viene eliminata la pluralità degli insegnanti, dell’organizzazione
modulare che assicurava la molteplicità delle “presenze” e delle
esperienze cognitive.

Viene
eliminato il Tempo Pieno

(40 ore settimanali). Si impone ai genitori un altissimo costo per le
cure pomeridiane dei bambini senza alcuna garanzia di serietà
educativa; si impongono alle donne con figli condizioni lavorative
difficili o impossibili (
la
diminuzione di ore di scuola porta al “risparmio” di 87.000
insegnanti
)

In
tutti gli ordini di scuola

si
sta programmando
un
taglio di oltre 2.000 scuole

nel Paese (quelle sottodimensionate con meno di 600 alunni), che
porterà ad aumentare studenti ed alunni pendolari, con grandi spese
di trasporto, fatiche e disagi per studenti e per le famiglie.

In
tutti gli ordini di scuola

aumento
di 4 o 5 alunni per classe
.
La legge n. 133/2008 prevede che aumenti di una unità il rapporto
tra docenti e alunni: per realizzare questo assurdo obiettivo bisogna
che in ogni classe aumenti mediamente di due alunni il numero
massimo; nei fatti si realizzerà un aumento di 4/5 alunni nelle
classi dei centri urbani e soprattutto nelle grandi periferie.
Diminuirà il tempo reale che ogni insegnante potrà dedicare a
ciascuno studente, cresceranno gli insuccessi scolastici, i problemi
di gestione educativa e disciplinare delle classi (così
si
“risparmiano” 72.000 posti di docenti
).

In
tutti gli ordini di scuola

senza alcuna motivazione
si
taglia il 17% del personale non docente
:
700 Direttori amministrativi, 10.452 personale di segreteria, 3.965
assistenti tecnici per i laboratori, 29.076 collaboratori scolastici
(
in
totale 44.500 posti di non docenti “risparmiati”
).

Già
oggi questo personale è estremamente carente e ulteriori tagli
renderanno ingestibile la scuola.

Nelle
scuole secondarie di I grado

(medie) viene ridotto il Tempo Prolungato a 29 ore settimanali (dalle
32/33 ore attuali); con questa misura è previsto il
“risparmio”
di 13.600 docenti
.

Nelle
scuole secondarie di II grado
(superiori):
viene generalmente ridotto l’orario in tutti gli indirizzi, in
misura maggiore negli istituti Tecnici e Professionali in cui si
passerà dalle 36/38/40 ore alle 32 settimanali. Questo significa
diminuire il tempo-scuola per la cultura, i laboratori, le
discipline. Nei licei si passerà a 30 ore settimanali (in totale
questa misura prevede un primo
taglio
di 14.000 posti di docente
).

Con
questi provvedimenti si prevede complessivamente il taglio di oltre
200.000 posti nella scuola italiana.

Come
se non bastasse, nel bilancio di previsione dello Stato, per l’anno
finanziario 2008, è previsto un
calo
del finanziamento alle scuole per il funzionamento amministrativo e
didattico dell’81,9 % rispetto al 2001 e di poco meno della metà
rispetto al 2007
.
Sempre del 50% in meno rispetto al 2007 e del 72,4 % rispetto al
2004, saranno i finanziamenti per le supplenze brevi.

Il
dato gravissimo che emerge da una prima lettura politica della
situazione è quello di un’aggressione folle e sconsiderata ai
lavoratori delle scuole e alle loro esistenze. Per di più rilevanti
questioni di ordine didattico ed educativo subiscono una grave
banalizzazione, venendo tra l’altro sottratte al confronto e al
dibattito pubblici. Si assiste così ad una regressione verso modelli
arretrati e reazionari che rispolverano autoritarismi sorpassati ed
anacronistici (voto in condotta, maestro unico), che all’esame dei
fatti si traducono nel classico fumo negli occhi: non destinando
alcun finanziamento, al contrario amputando intere fette del mondo
scolastico, quelle misure si dimostrano per quello che sono, pura e
banalissima retorica reazionaria. Con l’immagine puramente illusoria
di un ritorno ad un passato spacciato nostalgicamente come più
disciplinato, si vuole nascondere lo sfacelo a cui si sta destinando
l’intero paese. Fortemente sotto attacco vengono ad essere le donne e
la loro possibilità (già oggi ardua) di decidere autonomamente di
conciliare la vita lavorativa e una vita familiare che le vede,
purtroppo, ancora più esposte dell’uomo nella gestione dei figli. Lo
smantellamento dei tempi pieni e prolungati, insieme alla riduzione
generale del monte ore, si tradurrà in un ulteriore sovraccarico
delle vite delle donne, con il conseguente arretramento reazionario e
familista della società nel suo complesso, in particolar modo, poi,
di quella meridionale. Tutto questo fa parte di un disegno
complessivo che smobilita e destina allo smembramento l’intero
settore delle amministrazioni pubbliche, dunque del sistema di
garanzie e di diritti dello stato sociale. L’aggressione al mondo
della formazione non si limita dunque alla scuola. Anche l’università
subisce un’aggressione senza precedenti, che non a caso è contenuta
negli articoli dello stesso provvedimento che colpisce istituti
scolastici e pubblica amministrazione in generale.


Gli
atenei così come li abbiamo conosciuti fino ad ora sono infatti
destinati a svanire: stando infatti all’art. 16 della legge 133/2008,
potranno deliberare la loro trasformazione in fondazioni di diritto
privato
, cioè in
enti autonomi composti anche da soggetti e aziende private, che
entreranno in possesso dei patrimoni, mobili e immobili, delle
università. La beffa è per di più costituita dal fatto che gli
atti di trasformazione e di trasferimento dei beni immobili a
vantaggio delle fondazioni saranno esenti da tasse e imposte. Una
cricca di speculatori non dovrà neanche pagare le tasse, dopo
essersi intascata patrimoni pubblici, originariamente pagati con le
risorse dell’intera comunità. Gli atenei saranno così costretti a
deliberare la propria fine, trasformandosi in fondazioni, vista la
drastica riduzione di
risorse destinate alle università ( circa 1441 milioni di euro in
meno entro il 2013).

In
terra di mafia e di speculazioni affaristiche, possiamo
tranquillamente immaginare che tipo di nuovi soggetti verrebbero a
comporre i consigli di amministrazione delle neonate fondazioni!

Per
di più, una volta scaduto il contratto collettivo di lavoro, tutto
il personale occupato nelle ex università pubbliche, diverrebbe
dipendente da un soggetto privato, che potrebbe luogo per luogo,
momento per momento, stabilire a piacimento i criteri di selezione
dei lavoratori, i contratti da stipulare, le condizioni lavorative.
Questo causerebbe un’ulteriore frammentazione della classe
lavoratrice, attaccando ancora di più la centralità del contratto
collettivo nazionale come strumento fondamentale di difesa del
lavoro.

È
evidente che la trasformazione in senso privatistico ed aziendale
degli atenei, cancellerà la libertà di ricerca, di espressione, di
protesta all’interno delle nostre facoltà: perché dover fare
ricerca sulle cellule staminali se la fondazione universitaria vede
tra i suoi soci esponenti o aziende legati all’oscurantismo
cattolico? Perché dover studiare un pensatore critico, scomodo, se a
gestire la propria facoltà vi è qualche “amico degli amici”,
qualcuno legato all’élite dominante che prova ogni giorno a ridurci
al silenzio? Perché dovrebbe essere legittimo richiedere un
assemblea, occupare una facoltà, disporre di un’aula autogestita
dagli studenti, quando l’università è di proprietà di pochi
azionisti?

I
poteri dominanti del sempre più fascista e mafioso stato italiano
vogliono allungare le loro grinfie sulle menti e sulle coscienze,
dunque sulla capacità rappresentativa e quindi di prassi politica
delle future generazioni. L’asservimento volontario, la coercizione
democratica e consensuale sarebbero così ottenuti. Dominio ed
egemonia della reazione andrebbero definitivamente a braccetto.

La
linea che emerge dal provvedimento in esame è quindi quella di voler
puntare solo ed esclusivamente su
pochi
poli di presunta eccellenza
,
abbandonando il sistema universitario nazionale allo sbando e allo
smembramento interessato dei privati.

Le
università, nel triennio 2009-2011, non potranno assumere più del
20% del personale andato in pensione nell’anno precedente, e non più
del 50% nel 2012
.

Sono,
questi, i termini di un totale smantellamento, che si associa
all’attacco a tutto il settore pubblico dello Stato.

Quello
che si sta per compiere è un ulteriore attacco alle garanzie
collettive e ai diritti di questo paese. Ancora una volta i poteri e
le élites dominanti, legati ad interessi privati, a mafie ed a
consorterie criminali e massoniche, portano avanti un progetto di
infiltrazione nei gangli vitali della società. Dopo essersi
impossessati (col consenso di tutti i governi succedutisi)
dell’economia nazionale, dopo aver fatto grandi profitti personali ed
aver fatto crollare le grandi aziende ex pubbliche, dopo aver gestito
le grandi privatizzazioni, il grande capitale criminale, dominante in
Italia, vuole banchettare con i resti delle pubbliche
amministrazioni. Entrerà dunque nelle università attraverso le
fondazioni, nelle scuole attraverso lo spazio che sempre di più
verrà delegato ai privati (es. cooperative o presunte tali che
sostituiranno le scuole in quello che era il tempo pieno o
prolungato).

Per
fare questo occorre però smantellare il sistema esistente, affamarlo
tramite tagli di enorme portata e destabilizzarlo anche dal punto di
vista lavorativo e delle garanzie sindacali e contrattuali. A
testimonianza di come non ci si stia inventando nulla, di come lo
spirito reazionario dell’attuale compagine governativa non teme di
mostrarsi nella sua interezza, citiamo una proposta di legge che
verte sul governo delle istituzioni scolastiche, sulla selezione e
sullo status giuridico dei docenti. La proposta (
n.953/2008)
reca la firma della deputata
Aprea,
presidente della commissione cultura della camera, nonché per chi
non lo ricordasse, sottosegretaria alla mai compianta Moratti durante
la XIV legislatura. Nessuno ne parla, soprattutto i sindacati
confederali che sono i principali corresponsabili di venti anni di
attacchi alla scuola e all’università pubbliche. Anticipiamo
brevemente alcuni dei più allucinanti punti della proposta che,
ribadiamo, è espressione non di un cane sciolto della maggioranza,
bensì di una sua autorevole voce di settore, al fine di delineare
ancor meglio l’ampiezza e la compattezza del fronte di attacco
reazionario che ci vede oggetto di aggressione.


Anche
alle scuole toccherebbe la sorte di costituirsi in fondazioni
,
con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte la partecipazione
degli eventuali “partners” agli organi di governo scolastici
(vale a dire di privati che decideranno, di fatto, di comprarsi una
scuola).

Sparirebbero
i consigli di istituto e verrebbero creati dei consigli di
amministrazione

che oltre a poter deliberare circa il proprio regolamento (senza che
nessuno al suo esterno possa sindacarne le scelte), avrebbero anche
la facoltà di definire il regolamento di istituto e di approvare il
piano dell’offerta formativa, estendendo così il proprio potere su
tutta l’attività scolastica. I consigli di amministrazione
potrebbero creare regolamenti che permettano ai privati, o comunque
ai soggetti non scolastici (esclusi cioè docenti, studenti e
genitori che sarebbero relegati a comparse minoritarie ), di avere
sempre la maggioranza all’interno di questi organi. I collegi dei
docenti verrebbero così ad essere asserviti ai consigli di
amministrazione, in quanto soggetti ai regolamenti di istituto decisi
da quest’ultimi.

Verrebbero
istituiti dei
nuclei
di valutazione dell’efficienza
,
composti
anche da membri esterni, che, dietro retribuzione, dovrebbero
valutare “l’efficacia e la qualità del servizio scolastico”,
valutazioni da cui dovrebbero poi dipendere le offerte formative
degli anni successivi, oltre che la possibilità di disporre di
finanziamenti. Si vuole in sostanza creare un meccanismo che
legalizzi la corruzione: per avere un’offerta didattica accattivante,
e per ottenere risorse finanziarie, gli istituti dovranno poter
vantare delle valutazioni positive, per ottenere valutazioni positive
basterà richiedere e profumatamente pagare i membri esterni
compiacenti.

Ma
l’attacco al mondo dei saperi continuerebbe attraverso l’ulteriore
precarizzazione dei futuri docenti: abolite le odiose, inutili e
mafiogene S.S.I.S., l’insegnamento sarebbe accessibile solo per
coloro che conseguiranno apposite lauree magistrali-specialistiche
non ancora esistenti. Questo significa che tutti coloro attualmente
iscritti nei corsi biennali non potrebbero accedere all’insegnamento.
Verrebbe istituito un
Albo
Regionale degli abilitati
,
che dovrebbe sostituire le graduatorie provinciali, generando un
sistema poco funzionale, che comprometterebbe la mobilità dei
docenti e che si presenta sin dall’inizio privo di trasparenza. Una
volta laureati e inseriti nel fantomatico Albo Regionale, si
profilerebbe
un
anno di contratto di “inserimento formativo al lavoro”
,
in cui l’ufficio scolastico regionale svolge le funzioni di
un’agenzia interinale, destinando i malcapitati neo-professori ad un
contratto a tempo determinato, stipulato direttamente dal dirigente
scolastico di turno, che assume cosi le vesti di un vero e proprio
datore di lavoro. Come se non bastasse, durante l’anno, sul precario
“vigilerebbe” un tutor, specificatamente retribuito per
l’occasione, e i neo-docenti dovrebbero associare alle responsabilità
di insegnamento, ulteriori attività formative (oltre al normale
orario lavorativo!!!) coordinate dalle università (ancora loro!!),
sulla base di quanto stabilito dalle valutazioni dei tutors stessi,
che diventerebbero così i gabelloti di questo feudalesimo
scolastico, il cui arbitrio potrebbe decidere della vita di migliaia
di lavoratori.

A
conclusione dell’anno a tempo determinato dovrebbe svolgersi una
discussione di fronte ad una apposita commissione avente come fine un
giudizio ed un punteggio sull’attività di docenza.

Ancora
una volta il tutor disporrà in questo caso di un enorme potere di
influenza sulla valutazione finale.

Alla
fine di questo percorso pazzesco l’unico sistema di attribuzione dei
posti disponibili nelle scuole sarebbero dei
concorsi
d’istituto
,
banditi con una cadenza “almeno triennale” e totalmente gestiti
dalle scuole e dai dirigenti scolastici.

Emerge
in maniera clamorosa l’intento neo-corporativo e reazionario che sta
alla base di tale proposta:
la
professione docente verrebbe gerarchizzata in tre distinte categorie
di docenti (“iniziale, ordinario ed esperto”)
,
aventi distinti riconoscimenti giuridici e retributivi e differenti
mansioni organizzative all’interno delle scuole (ai cosiddetti
“docenti esperti” verrebbero infatti riservate tutte le attività
di coordinamento, di assegnazione dei progetti, di collaborazione con
il dirigente scolastico e di aggiornamento dei docenti “iniziali”,
tutto specificamente retribuito).

La
logica neo-corporativa da bottega medievale in salsa
burocratico-modernista, si esprime nel fatto che la progressione nei
tre livelli non sarebbe regolata soltanto dal criterio dell’anzianità
lavorativa, ma verrebbe ad essere vincolata agli esiti positivi di
periodiche valutazioni, effettuate da commissioni apposite e sarebbe
regolamentata tramite selezione per titoli e concorsi. Gli esiti
delle valutazioni e delle selezioni sarebbero di volta in volta
registrati nel portfolio personale del docente, andando di fatto ad
istituire una vera e propria fedina penale dell’insegnante, che
verrebbe così esposto ad un sistema di controllo repressivo e
punitivo da regime totalitario. Infine, sfruttando il neonato sistema
tripartito delle docenze, si istituirebbero inquietanti strutture
professionali-corporative, che vigilerebbero (!) sulla disciplina
degli iscritti-aderenti e influirebbero sulle linee guida della
didattica. Queste organizzazioni sembrano, ad una prima lettura, la
chiave con cui attaccare le rappresentanze sindacali unitarie, cui
andrebbero sostituite delle rappresentanze sindacali della sola area
dei docenti (con il certo benestare delle organizzazioni sindacali
confederali, da sempre favorevoli a derive settoriali finalizzate al
monopolio sindacale).


Quanto
sino ad ora detto non lascia dubbi sulla portata epocale della sfida
che ci troviamo a fronteggiare. Un attacco folle e agguerrito ai
lavoratori, alla loro unità, ai loro contratti nazionali, all’intero
mondo della pubblica amministrazione, alla formazione, alla cultura e
dunque alla capacità di pensiero e di azione dell’intera società.

In
gioco c’è il futuro di centinaia di migliaia di lavoratori e
dell’intero paese.

Il
nemico è costituito da un blocco storico dominante e reazionario che
riunisce insieme neofascisti, mafiosi, affaristi e speculatori,
élites politiche senza scrupoli, massoni e criminali vari, che
intendono fare del paese e delle sue strutture terreno di caccia per
i loro interessi privati ed esclusivi, che intendono asservire
l’intera società, affamandola e rendendola docile e sottomessa
attraverso l’uso convergente dell’asservimento culturale e della
gestione clientelare dei bisogni.

I
diritti e la libertà non devono essere sconfitti. Occorre
mobilitarsi come studenti, ricercatori, precari, docenti, lavoratori
in genere, per difendere e rilanciare la scuola e l’università
pubbliche e di stato, le garanzie e i diritti collettivi alla salute,
al lavoro, alla pensione, alla dignità.


Saperi
in Lotta

Coordinamento
dei Collettivi Universitari e Studenteschi