Legge 6
agosto 2008, n. 133
(art. 1,
15, 16, 17, 64, 66, 69, 71, 72, )
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196
Legge
di conversione
Art. 1.
1. ll
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle
norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non
convertite in legge.
3. Il
termine di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005,
n. 62, per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al
ricongiungimento familiare, nonche’ del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e`
prorogato di tre mesi.
4. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Titolo I
FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO
Art.
1.
Finalità
e ambito di intervento
1. Le disposizioni del
presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per
attuare, a decorrere dalla seconda metà dell’esercizio finanziario
in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria
per il 2009:
a)
un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all’1 per cento nel 2010 e
allo 0,1 per cento nel 2011 nonche’ a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
b)
la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l’esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l’immediato avvio di maggiori investimenti in materia di
innovazione e ricerca, sviluppo dell’attività imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia,
potenziamento dell’attività della pubblica amministrazione e
rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle città nonche’ attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitività per la semplificazione e l’accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attività di impresa nonche’ per la semplificazione dei rapporti di
lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
1-bis. In via
sperimentale, la legge finanziaria per l’anno 2009 contiene
esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto
tipico con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al
sostegno o al rilancio dell’economia nonche’ di carattere
ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Capo V
Istruzione
e ricerca
Art.
15.
Costo
dei libri scolastici
1. A partire dall’anno
scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta
salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle
scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione
didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente
i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite
internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi
previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di
potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di
testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli
alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere
dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del
primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di
secondo grado
sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da
internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle
versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per i
soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo
sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e
suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sono determinati:
a)
le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a
stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b)
le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on
line e mista;
c)
il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel
rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art.
16.
Facoltà
di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione
dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti
e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria,
le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione
in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’
adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni
universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione
delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto
dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso
alle Università trasformate.
3. Gli atti di
trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni
universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano
nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’
ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma.
Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento
delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie
sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a
titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal
reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli
atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla
delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto
può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni
universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle
norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario.
8. Le fondazioni
universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile,
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione
economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità
annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal
fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi,
l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle
fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle
fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti
delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti
esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce
annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi
violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione
universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca nomina un Commissario straordinario, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi
amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo
statuto.
13. Fino alla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in
vigore del
presente decreto.
14. Alle fondazioni
universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti
per le Università statali in quanto compatibili con il presente
articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art.
17.
Progetti
di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più
efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e
all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle
finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse
pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la
Fondazione IRI e’ soppressa.
2. A decorrere dal 1°
luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto
giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del
patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società
totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la
conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì
disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di
lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui
al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che
dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione
della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite
dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma
3 sono
destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti
in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una
rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate
presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui
all’articolo 20 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Capo
II
Contenimento
della spesa per il pubblico impiego
Art.
64.
Disposizioni
in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una
migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei tenendo
anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì,
alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione
complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
3. Per la realizzazione
delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l’attuazione del
piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
attenendosi ai seguenti criteri:
a)
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;
b)
ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
c)
revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
d)
rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi
compresa la formazione professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e)
revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed
ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f)
ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
f-bis)
definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete
scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell’offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione
del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione
dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del
secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di
ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti:
«L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del
presente articolo».
4-ter) Le procedure
per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno
accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, compresi
i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione
di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale
realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche
contrattuali, comporta l’applicazione delle misure connesse alla
responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il
disposto di cui all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per
l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni
di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012.
7. Ferme restando le
competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero
dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ costituito, contestualmente all’avvio
dell’azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e
delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la
compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne’ rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 6, si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621,
lettera b)
, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte
delle economie di spesa di cui al comma 6 e’ destinata, nella misura
del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate
per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun
anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di
spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a
quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno
resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica
dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai
risparmi previsti.
Art.
66.
Turn
over
1. Le amministrazioni
di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale
in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal
presente decreto.
2. All’articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e
le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il
medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In
ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno
2008».
5. Per l’anno 2009 le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di
personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno
precedente.
6. L’articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente:
«Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito
dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate
nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i
commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
9. Per l’anno 2012, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
10. Le assunzioni di
cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui
all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti
economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate
dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai
commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze
armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1,
comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle
parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Le disposizioni di
cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi
restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università.
Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009,
anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma,
l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a)
della
legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università,
e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di
euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417
milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013.
14. Per il triennio
2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643,
della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può
eccedere le unità cessate nell’anno precedente.
Art.
69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal
1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione
dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5
per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e’ differita,
una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e’ attribuito il
corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi
di differimento e’ utile anche ai fini della maturazione delle
ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti
biennali.
2. Per il personale
che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1,
effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di
anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima
decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico
spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il
valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale
maturato.
3. Per il personale
che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa
dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e
con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento
di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della
classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di
differimento.
4. Resta ferma la
disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2,
comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai
risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5
milioni di euro per l’anno 2009, in 27 milioni di euro per l’anno
2010 e in 13,5 milioni di euro per l’anno 2011, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto
dell’articolazione del sistema universitario e della distribuzione
del personale interessato, definisce, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte
delle singole università, delle relative risorse con imputazione al
capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del
Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di
monitoraggio.
-
Ai maggiori
oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede, quanto a
11 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83
per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art.
71.
Assenze
per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Per i periodi di
assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza
e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione
di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o
a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
1-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in
attività operative ed addestrative.
2. Nell’ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno
solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto
delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate
le visite mediche di controllo, sono
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione
collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando
i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla
normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione
delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le
quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel
caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.
5. Le assenze dal
servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla
presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei
fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze
per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione
di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per
l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze
previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui
all’articolo 33, comma
6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.
Art.
72.
Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009,
2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non
economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio
nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero
dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non e’ revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.
2. E’ data facoltà
all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da
processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le
quali e’ prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo
di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente
goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del
collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di
amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All’atto del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha
diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe
spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento
economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni
lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all’amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni
di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti
dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate
dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e
delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a
quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione
dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione
di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite
in tale anno.
7. All’articolo 16
comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «In tal caso e’ data facoltà all’amministrazione, in base
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di
età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i
trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore
del
presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni
di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto
conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre
2009.
10. I trattenimenti in
servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono
tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di
compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari
esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma
relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,
tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a
magistrati e professori universitari.