DDL 137 (Gelmini)

Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137

"Disposizioni urgenti in materia di istruzione
e università"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1°
settembre 2008


 

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono
attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola
dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli
studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e’ espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalità
applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico
degli studenti

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
e’ espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato
a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono
abrogati;
    b) al comma 3, dopo le
parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «,
espressa in decimi,»;
    c) al comma 4,
le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite
dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
    d)
l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
    e) e’ altresì abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del
rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico
espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente
articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di
cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del
tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in
scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma
433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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